L'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, conviventi con i coniugi. In assenza di tale presupposto la casa in comproprietà non può essere assegnata dal giudice in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (di separazione o divorzio) e resta soggetta alle norme sulla comunione, in ordine all'uso e all'eventuale divisione.