Corte appello Firenze n. 1337 del 24 novembre 2011

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In tema di separazione , qualora sia stato concesso in comodato , senza determinazione di durata, un immobile a due coniugi perché lo utilizzino come casa familiare, i comodanti sono tenuti a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, anche in ipotesi di crisi coniugale e di separazione dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale al solo coniuge cui sono stati affidati i figli minori. Ove il suddetto comodato (in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione) sia stato stipulato senza limiti di durata, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare essendovi stato impresso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, "ad nutum", del comodante.

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