Cassazione 19/08/2015 n. 16909

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Contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, è legittimo che i coniugi nel ricorso per il divorzio congiunto, stabiliscano di inserire pattuizioni del tutto diverse da quelle tipiche previste dalla normativa in tema di affidamento, assegnazione della casa e determinazione del mantenimento.

Infatti i coniugi nell’espletamento della loro libera volontà, oltre i punti della separazione o del divorzio che hanno un contenuto essenziale (consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli ed il mantenimento), ove ne ricorrano i presupposti possono integrare le pattuizioni con dei contenuti “eventuali” non direttamente collegati al precedente matrimonio, e quindi con altri patti, che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.
Conseguentemente l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza ben può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il contenuto tipico predetto e che non sono immediatamente riferibili a tale contenuto.
Si tratta infatti di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione stessa, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione libera di autonomia contrattuale.

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