Cass. 15/12/2022 n. 30476

Stampa
Ai sensi dell’art. 156 c.c. e dell’art. 8 della Legge n. 898/70 e succ. modifiche, l’avente diritto ad un assegno periodico da parte dell’altro coniuge ha diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia purché vi sia un pericolo di perdere il credito.
Tuttavia la controparte può opporsi chiedendo che il Magistrato verifichi la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento.
In mancanza di tale pericolo il giudice emetterà ordine di cancellazione dell’ipoteca nei confronti del Conservatore degli R.R.I.I. ai sensi dell’art. 2884 c.c.

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni